Valutazione dei Rischi da Stress Lavoro Correlato

IL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

Lo stress (mostra / nascondi)

Lo stress legato all’attività lavorativa si manifesta quando le richieste dell’ambiente di lavoro superano la capacità del lavoratore di affrontarle (o controllarle).
Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di salute mentale e fisica (come ad esempio depressione, esaurimento nervoso e cardiopatie) se si manifesta con intensità per periodi prolungati.

Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro, 2000

Il quadro di riferimento (mostra / nascondi)

Lo stress è il secondo problema di salute legato all’attività lavorativa riferito più frequentemente dai lavoratori. Dagli studi condotti dal centro studi OSHA (Occupational Safety and Health Administration, US) emerge che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse è dovuta allo stress.
Nel 2002 lo stress è costato alle aziende dell’EU (15 stati menbri) circa 20.000 Milioni di euro(Fonte: Agenzia Europea per la sicurezza e salute del lavoro).
Il D.lgs 81/08 è il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute per le aziende ed obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato così come definito dall’Accordo-Quadro Europeo 8/10/04.
È necessario(ex art. 28 D.lgs 81/08) valutare i rischi di stress cui sono sottoposti i lavoratori nei luoghi di lavoro. Riteniamo che sia interessante cogliere questo disposto come un’opportunità per ottemperare agli obblighi normativi ma soprattutto per migliorare la salute dei lavoratori, il benessere organizzativo e l’utile dell’impresa. Questa valutazione servirà a dare gli strumenti ai lavoratori (datori di lavoro e dipendenti) al fine di capire cosa sia lo stress, fornire strumenti per il riconoscimento e soprattutto per offrire strategie di coping (metodologie ed azioni per superare gli effetti negativi dello stress).

Il nostro percorso (mostra / nascondi)

La nostra procedura per la valutazione dei rischi da stress individua:

  • Le fonti di rischio stress
  • La popolazione a rischio stress
  • Il danno conseguente al rischio stress
  • La causalità tra rischio da stress e danno
  • Le azioni volte alla riduzione del rischio da stress
  • I cambiamenti scaturiti dalla valutazione del rischio da stress.

Metodi utilizzati (mostra / nascondi)

La nostra metodologia si basa su un’accurata analisi degli indicatori oggettivi (dati e informazioni già disponibili in azienda) e soggettivi (somministrazione dei questionari per analizzare come il personale dell’azienda percepisce l’ambiente di lavoro, i rapporti interpersonali e se stesso all’interno dell’azienda) dello stress nelle aree precedentemente indicate, in collaborazione con il datore di lavoro, gli addetti alla sicurezza ed i dipendenti.

  • Riunioni informative e focus group
  • Utilizzo di metodologie e questionari standard
  • Utilizzo di metodologie e questionari taylor made
  • Riunioni informative in itinere e finale
  • Riunioni formative

I vantaggi (mostra / nascondi)

L'individuazione, la riduzione e la prevenzione dei fattori di stressogeni sul posto di lavoro, sono attività che portano beneficio all'impresa, sia sotto il profilo economico sia organizzativo, che relazionale e d'immagine.

La valutazione dei Rischi da Stress Lavoro Correlato è utile per:

  • Migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress attirando l’attenzione sui sintomi che possono indicare l’insorgenza di questi problemi
  • Offrire un valido modello che consenta di individuare e di prevenire con largo anticipo i problemi di stress da lavoro
  • Migliorare le condizioni e l’ambiente di lavoro
  • Migliorare e mantenere le performance del lavoratore in termini di attenzione, concentrazione, rendimento, produttività, autostima
  • Prevenire l’assenteismo
  • Prevenire le malattie psicosomatiche da stress
  • Prevenire alterazioni comportamentali (irritabilità, sovreccitazione ecc.)
  • Prevenire i rischi di natura psicosociale (mobbing, burn out ecc.)
  • Prevenire gli infortuni sul lavoro
  • Comprendere ed intervenire sul fenomeno del turn over

Obiettivi della valutazione (mostra / nascondi)

  • Redigere il documento di valutazione dei rischi da stress lavoro correlato (DVR) contente la misurazione dello stress presente in azienda, l’analisi delle aree di prevenzione e miglioramento in accordo con quanto richiesto dal D.lgs 81/08
  • Programmare gli interventi di prevenzione e miglioramento in sintonia con le esigenze aziendali
  • Fornire report annuale della salute aziendale, monitoraggio costante

Linee guida ISPESL per il rischio stress lavoro correlato (mostra / nascondi)

Da maggio 2010 sono disponibili le nuove linee guida dell’ISPESL.
Si possono consultare al seguente indirizzo: http://www.ispesl.it/pubblicazioni/

Il contesto normativo italiano (mostra / nascondi)

Il recepimento, con il D.Lgs 626/94, della “Direttiva madre” 89/391/CE e delle numerose “Direttive figlie” ha innovato il concetto di tutela della salute e sicurezza durante il lavoro, introducendo le cosiddette “figure della prevenzione” con un ruolo chiave nella gestione della tutela stessa, integrata e condivisa anche dalla partecipazione dei lavoratori. A fronte della mancanza assoluta, nel D.Lgs 626/94, di una definizione del concetto di “salute”, tuttavia, l’aspetto “psichico” della stessa viene,seppur indirettamente, considerato dal legislatore sia con la modifica dell’art. 4 comma 1, ad opera della L. 39/02, che richiama alla valutazione di “tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori…” , sia con l’integrazione operata dall’art. 8-bis comma 4, apportata dal D.Lgs 195/03, riportante che, per la funzione di RSPP, è necessario possedere anche un attestato di frequenza a “…specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale…” .

A livello dell’Unione Europea, la “Strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006” sottolinea un’impostazione globale del benessere sul luogo di lavoro che prende in considerazione l’insorgenza di nuovi rischi, in particolare quelli psicosociali; vengono così iniziati i lavori che porteranno, in data 08/10/2004, alla firma dell’Accordo europeo sullo stress da lavoro, da parte del sindacato europeo e delle associazioni datoriali europee.

In Italia viene emanato il DPCM del 24/03/04 “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni” che impartisce indicazioni da seguire per accrescere il benessere organizzativo nella Pubblica Amministrazione; successivamente, con il DPCM del 13/06/06 “Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi” , oltre a sottolineare l’opportunità di “…valutare a priori i fattori di rischio di un contesto emergenziale per poter prevenire i disagi di natura psicofisica nei soccorritori” , si invita anche ad una “…azione di monitoraggio volta ad individuare segni e/o sintomi di possibili condizioni di stress e/o di disturbi psichici” .

Tra le novità introdotte dal D.Lgs 81/08, di certo un ruolo di primo piano assume la definizione, mutuata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, del concetto di “ salute ” intesa quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia od’infermità” (art. 2, comma 1, lettera o), premessa per la garanzia di una tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi psicosociali.

Contestualmente, con la definizione anche del concetto di “sistema di promozione della salute e sicurezza” come “complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori” (art. 2, comma 1, lett. p), viene introdotta una visione più ampia della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro che rimanda a quelli che sono i principi della “Responsabilità Sociale” definita (art. 2 comma 1 lett. ff) come “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende ed organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” ; si intende in tal modo aumentare l’attenzione delle imprese per gli aspetti etici, considerandoli parte integrante, oltre che del processo produttivo, anche della gestione della sicurezza.
Viene ribadito che la formazione del RSPP deve riguardare anche i rischi “di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato” (art. 32, comma 2).
Fondamentale importanza riveste, nel D.Lgs 81/08, il processo di “valutazione dei rischi” , momento fondamentale per l’approntamento di un’adeguata attività di prevenzione; l’oggetto della valutazione fa riferimento a “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004” (art. 28, comma 1).

Il D.Lgs 106/09 integra successivamente l’art.. 28 con l’introduzione del comma 1-bis che recita “La valutazione dello stress lavoro-correlato…è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, far data dal 1° agosto 2010” .; il compito di elaborare le indicazioni di cui all’art. 6 c. 8 lettera m-quater è affidato alla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Mentre il D.Lgs 626/94 prevedeva una rielaborazione della valutazione dei rischi (art. 4 c. 7) “in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori” , il D.Lgs 81/08 (art. 29 comma 3) stabilisce che la valutazione deve essere ripetuta “in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” . Così come articolato il suddetto comma, ben si comprende il ruolo che la norma di cui trattasi assegna all’organizzazione del lavoro nella prevenzione dei rischi per la salute, in particolare per gli aspetti psicosociali.

Il ruolo di primo piano assegnato allo studio dell’organizzazione del lavoro nell’attività preventiva è confermato dall’inserimento, nel D.Lgs 81/08 (art. 15 comma 1 lett. d), tra le indicazioni relative alle misure generali di tutela, del “…rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro…” , oltre alla conferma del “…rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo” , peraltro già statuito dal D.Lgs 626/94 (art. 3 comma 1 lett. f).
La valutazione e l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal DL, obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a), in collaborazione con il RSPP ed il MC (art. 29 comma 1), previa consultazione del RLS (art. 29 comma 2).
Di rilievo la collaborazione del MC alla suddetta valutazione “…anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza,… (art. 25 comma 1 lett. a).


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